Nel nostro contributo forniremo risposte esaurienti alle aziende che si occupano di sport e di come gestire la loro Medicina del Lavoro.

Protezione Lavorativa e Operatori nel Campo Sportivo: quali garanzie e per chi?

La riforma nel settore sportivo ha ridefinito il concetto di lavoratore sportivo, comprendendo atleti, allenatori, istruttori, direttori e collaboratori tecnici nell’ambito di prestazioni sportive.

Questi lavoratori possono operare in diverse forme di rapporto lavorativo, inclusi subordinati, autonomi o come collaboratori coordinati e continuativi, anche tramite volontariato o rimborsi spese.

Per identificare un rapporto subordinato o assimilato, la Corte di Cassazione ha delineato criteri come il potere direttivo del datore di lavoro, l’integrazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con quest’ultima. Questi criteri includono elementi come la modalità contrattuale, il tipo di prestazione, l’utilizzo degli strumenti di lavoro e la gestione del rischio economico.

Tali criteri non si applicano solo ai lavoratori sportivi, ma si estendono a tutti i rapporti lavorativi all’interno delle società o associazioni sportive, compresi operatori amministrativi e addetti alle pulizie.

La legge richiede il rispetto delle normative di sicurezza e salute sul lavoro, anche distinguendo tra lavoro autonomo e subordinato nelle società sportive a scopo di lucro e dilettantistiche.

I lavoratori possono operare a titolo gratuito, volontario o a pagamento, con diverse protezioni e disposizioni a seconda del tipo di rapporto, compresi subordinati, autonomi o collaboratori coordinati e continuativi. La normativa prevede anche l’impiego di lavoratori mediante prestazioni occasionali o lavoro autonomo, imponendo l’uso corretto delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e, quando necessario, il riconoscimento ufficiale dell’attività svolta.

Inoltre, le strutture sportive devono verificare la qualificazione tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, comunicare i rischi presenti nel luogo di lavoro e fornire attrezzature conformi alle normative per svolgere l’attività.

Quando è necessaria la Visita Medica del Medico Competente?

Quando l’attività lavorativa implica potenziali rischi per la salute, il datore di lavoro deve organizzare la sorveglianza sanitaria, nominando un Medico Competente (MC) in conformità agli articoli 18, 25 e 41 del D.lgs. n. 81/2008.

Il Medico Competente è incaricato di gestire il piano di sorveglianza sanitaria, definendo le procedure, le tempistiche delle visite e il tipo di esami medici per i lavoratori.

Per quanto riguarda i lavoratori sportivi, la riforma del settore – delineata dal D.lgs. n. 163/2022 e aggiornata dal D.lgs. n. 120/2023 (correttivo della riforma) – stabilisce che il Medico Competente “utilizzi la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Questo adempimento evita sovrapposizioni di certificazioni mediche, consentendo al medico specializzato nello sport di giudicare l’idoneità al lavoro sulla base dell’idoneità sportiva.

Questa disposizione riflette la considerazione sull’esecuzione delle visite per valutare l’idoneità psicofisica degli sportivi, un compito già svolto dal medico specialista in medicina dello sport. Il Medico Competente, definito dal D.lgs. n. 81/2008, si focalizza sulla sorveglianza sanitaria mirata a preservare la salute e sicurezza degli sportivi all’interno dell’ambiente lavorativo, considerando l’organizzazione dell’attività e i rischi professionali.

Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per gestire le attività relative alla salute e sicurezza dei lavoratori, contribuendo attivamente all’identificazione e all’attuazione di misure preventive per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

La responsabilità del Medico Competente si concentra sulla sorveglianza sanitaria, che comprende gli interventi medici volti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, considerando l’ambiente lavorativo, i rischi professionali e le modalità di svolgimento delle attività. 

La richiesta del certificato penale del Casellario Giudiziale può essere effettuata online. 

Hai letto l’articolo e vorresti avere una Consulenza con i Medici del Centro Medico Unisalus? Contattaci dal pulsante qui sotto oppure chiamaci al n.0248013784. Puoi anche scrivere a info@unisalus.it oppure contattarci tramite la sezione contatti del nostro sito.

× Come possiamo aiutarti?