Rivalutazione delle Sanzioni in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro: un’aspetto fondamentale che interessa sia i lavoratori che i datori di lavoro. Scopri gli aggiornamenti normativi su questo aspetto in questo articolo. 

Nuove Normative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con il Decreto Direttoriale n.111 emanato lo scorso 20 Settembre ha proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art.306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n.81/2008. 

Lo stesso Decreto Direttoriale n.111 tiene conto del chiarimento fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 0002575 del 16/03/2022, per cui, a seguito dell’istituzione della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, tale funzione di aggiornamento passa alla competenza di quest’ultima Direzione ministeriale.

La rivalutazione applicata è della misura del 15,9%.

L’attuale incremento del 15,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni previste dal D.lgs. n.81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n.145/2018, art.1, comma 445 lettera d), n. 2). 

Valutazione delle sanzioni

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n.111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione ” pubblicità legale ” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. ( art.25, comma 2, Cost; v. anche art 2 c.p. e art 1, L. n. 689/1981). 

Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle ” somme aggiuntive ” previste dall’art. 14 del D. lgs. n.81/2008 ( contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza ), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono ” propriamente sanzione “.

In relazione all’applicazione della rivalutazione alle sanzioni di seguito specificate 

  • D.lgs. n.101 / 2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
  • sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art.14, comma 1, D.lgs n.81/2008;
  • sanzioni modificate al D.lgs. n.81/2008 dalla legge n.215/2021 ( legge di conversione del DL n.146/2021); si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

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