Medico Competente Coordinato e la Riunione Periodica: Interpello 1/2022
Ad oggi permangono ancora molteplici dubbi e discussioni circa la corretta definizione e formalizzazione degli ambiti normativi e operativi tra Medico Competente Coordinatore e Medico Competente Coordinato, specialmente per quanto riguarda la correlazione tra il Medico Competente Coordinato e la Riunione Periodica.
La Commissione per gli interpelli risponde al quesito per cui alla riunione periodica debba partecipare, obbligatoriamente, il Medico Competente Coordinato.
Domanda Interpellante: Il Medico Competente Coordinato deve partecipare alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del d. lgs. 81/2008?
La Commissione per gli Interpelli, istituita dall’art. 12 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e chiamata spesso ad intervenire in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha il compito di porre quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Gli interpelli coinvolgono, quindi, spesso i temi relativi alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi connessi alla figura del medico competente, interessando anche gli altri responsabili della sicurezza che si relazionano con lui.
Con l’interpello 1/2022 pubblicato il 19 Luglio 2022, la commissione si occupa del ruolo del Medico Competente Coordinato soffermandosi, in particolare, sulla partecipazione dello stesso alla Riunione Periodica illustrando, nel mentre, ulteriori prerogative al fine di porre chiarezza sui ruoli di Medico Coordinatore e Medico Coordinato.
Il quesito: qualora il datore di lavoro, anche per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?
Per rispondere a tale domanda, schematizziamo e riepiloghiamo la normativa in materia:
- l’art 25, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, che al comma 1 lettera i) prevede che il medico competente, tra l’altro: “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”;
- l’art. 35, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Riunione Periodica”, che al comma 1 dispone che: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano datore di lavoro (o suo rappresentante), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il Medico Competente ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza“.
- l’art. 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 che, al comma 2, prevede che “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale e i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute”;
- il medesimo articolo, al comma 3, indica come “nel corso della riunione possano essere individuati codici di comportamento e buoni prassi per prevenire il rischio di infortuni e malattie professionali” . Possono inoltre essere individuati “obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.
- l’art 39 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, rubricato “Svolgimento della attività di Medico Competente”, che al comma 4 stabilisce “Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”;
- Il medesimo art. 39, al comma 6, dispone esplicitamente che “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento“
In funzione di quanto esaminato, è stato affermato quanto segue: “La Commissione ritiene che la citata normativa preveda in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità e che non si evinca dalla medesima la sussistenza di un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva. Tanto premesso la Commissione ritiene che, in ordine alla partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti che sono stati nominati”
La stessa Commissione riconosce però che la normativa non definisce in modo esplicito e dettagliato le funzioni e i compiti del medico competente ‘coordinatore’ e dei medici competenti ‘coordinati’ né, tanto meno, i reciproci rapporti. Questo, inevitabilmente, può comportare errate interpretazioni della normativa. Tuttavia la rappresentazione più seguita, che appare anche la più corretta per le principali società scientifiche e associazioni del settore, concorda nell’assegnare al medico competente ‘coordinatore’ la funzione di primus inter pares tra tutti i medici competenti.
Risulta evidente, dunque, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico competente coordinatore o medico competente coordinato – tutti gli obblighi stabiliti dall’art. 25 del D.lgs. 81/08, relativamente alle unità produttive per le quali sono stati singolarmente nominati tra cui, ad esempio, l’esecuzione diretta della sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle stesse unità coinvolte. La normativa infatti vieta la possibilità di poter far effettuare visite mediche ad un medico diverso dal Medico Competente nominato per l’unità in questione, sia questo Coordinato o Coordinatore.
Il Medico Competente, sia questo Coordinato o Coordinatore, ha inoltre il compito di collaborare alla valutazione dei rischi e al sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro, attività indispensabili per l’espletamento dell’incarico.
Ribadendo che, ai sensi della legge, il medico competente coordinatore non può nominare direttamente i singoli medici coordinati né può, a tal fine, essere delegato dal datore di lavoro, risulta evidente che la corretta definizione e formalizzazione degli ambiti normativi ed esecutivi, per ciò che concerne i ruoli di Medico Coordinato e Medico Coordinatore, costituisce una precisa garanzia di rispetto della legge e di qualità delle prestazioni svolte.
Si sottolinea come la Commissione, nelle sue conclusioni, considera la presenza di realtà in cui si riscontrano difficoltà logistico-organizzative, che comportano la necessità di nominare, oltre al Medico Competente Coordinatore, decine di Medici Competenti Coordinati.
Risposta conclusiva interpello.
“La Commissione tenuto conto anche dell’indicazione espressa nell’Interpello esaminato in questa sede, alla riunione ex art. 35 del D.lgs. 81/08, oltre naturalmente al medico competente coordinatore, devono essere invitati tutti i medici competenti coordinati e la riunione non risulterebbe valida in assenza di uno (o più) di tali professionisti. Detta circostanza, in passato, è stata oggetto anche di contestazione da parte degli Organi di Vigilanza, sia pure con decisioni e risultati variabili assunte nelle diverse regioni. A tale proposito, al di là di ipotizzare improbabili deleghe dei coordinati al coordinatore, nel caso di difficile intervento di alcuni per via della distanza o di impegni professionali concomitanti, sarebbe più ragionevole programmare detta presenza in modalità remota, via web e in video-conferenza, come del resto ampiamente sperimentato con successo nel recente periodo di emergenza sanitaria per molteplici eventi e incontri di carattere societario”
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