Nomina Medico Competente: Interpello 2/2023
La Commissione Interpelli risponde ad un quesito relativo alla nomina del medico competente.
Domanda Interpellante: Il combinato degli articoli 25, 18 e 29 del Testo Unico richiede la nomina del medico competente anche se non c’è obbligo di sorveglianza sanitaria?
Le premesse e la risposta.
La Commissione per gli interpelli interviene spesso in materia di salute e sicurezza sul lavoro: fu istituita dall’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di porre quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Gli interpelli coinvolgono, quindi, spesso i temi relativi alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi connessi alla figura del medico competente, e agli altri responsabili della sicurezza che si relazionano con lui.
Facciamo di seguito un breve richiamo ai recenti interpelli della Commissione, che si sono occupati dei temi di sorveglianza sanitaria e degli obblighi connessi alla figura del Medico Competente:
- Interpello 1/2023 sulla sorveglianza sanitaria nelle attività in smart working;
- Interpello 2/2022 in merito all’obbligo e i limiti della sorveglianza sanitaria;
- Interpello 1/2022 sulla partecipazione del medico competente coordinato alla riunione periodica;
- Interpello n. 7/2019 sulla nomina, requisiti e titoli autorizzativi dei medici competenti della Polizia di Stato.
- Interpello n. 4/2019 sull’obbligo del medico riguardo alla custodia della cartella e dei dati sanitari.
Con il nuovo Interpello n. 2/2023 pubblicato il 14 marzo 2023, la Commissione si occupa della nomina del medico competente.
Il quesito: “L’ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) – 18, comma 1, lettera a) – 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina
preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.
Premesse della Commissione:
– l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
– l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 ”;
– l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
– l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
– l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
– l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”;
– l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
– la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”;
Risposta conclusiva della Commissione Interpelli
“La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008“.
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- Dettaglio Autore

Il Dottor Giancarlo Faragli è Medico del Lavoro presso il Centro Medico Unisalus. Effettua visite di Medicina del Lavoro presso il nostro Centro. E’ iscritto all’albo dei Medici Chirurghi di Alessandria al n.0000003359

Il Dottor Giancarlo Faragli è Medico del Lavoro presso il Centro Medico Unisalus. Effettua visite di Medicina del Lavoro presso il nostro Centro. E’ iscritto all’albo dei Medici Chirurghi di Alessandria al n.0000003359